Art. 7.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.